Art. 8
Spese di conciliazione
In vigore dal 1 ago 2017
1. Le spese di conciliazione prevedono le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'ufficio di segreteria, l'onorario del conciliatore, nonché eventuali onorari aggiuntivi per consulenza tecnica.
2. Per le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'ufficio di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni a titolo di lavoro straordinario effettuate dal personale, parametrati secondo quanto riportato nella tabella A allegata al presente decreto, da considerarsi comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione, nonché l'importo fisso per ciascuna procedura per l'utilizzo di beni strumentali e di cancelleria previsto nella medesima tabella A.
3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sulla base degli scaglioni di valore della controversia e delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a seconda della complessità del procedimento.
4. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.
5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o sussista notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi è previsto un deposito in acconto, quantificato sul valore della controversia, al cui versamento è condizionato l'avvio del procedimento. Detto deposito dovrà essere versato dalle parti, prima dell'inizio del primo incontro di conciliazione, in misura non superiore alla metà della media tra il minimo e il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento, indicati nella tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla tabella B possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di adeguamento ai livelli eventualmente stabiliti in sede europea.
7. Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovrà essere versato prima della consegna del verbale. Se una parte non aderisce non è tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui che ha attivato il procedimento, il quale però a causa della mancata adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le spese da corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300.
8. Ove una delle parti intenda rinunciare al procedimento di conciliazione, l'ufficio di segreteria provvede a restituire alla controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento per le spese di segreteria.
9. L'onorario per i consulenti tecnici, dovuto dalle parti, è liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, e come riportato nella tabella C allegata al presente decreto, ove sono inseriti i vari scaglioni di valore della perizia ai quali corrispondono le percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo ad un massimo, da attribuirsi a seconda della complessità della prestazione fornita.
10. Le spese di conciliazione sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1567
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-22;109#art-8