Titolo III
Art. 9
Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria
In vigore dal 6 gen 2021
1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell'ambito territoriale di competenza:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;
b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;
c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell', secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;
d) supporto e ausilio all'attività delle conferenze permanenti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;
f) attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-06-15;84#art-9