Art. 8
Organi di decentramento amministrativo
Le tue annotazioni
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Organi di decentramento amministrativo
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L'articolo individua quali sono le strutture territoriali del Ministero della giustizia sul territorio nazionale. Stabilisce che i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono organi periferici con livello dirigenziale generale. Gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile costituiscono invece organi periferici con qualifica dirigenziale non generale.
La norma definisce la struttura periferica e il decentramento amministrativo del Ministero della giustizia, distinguendo i diversi organi territoriali in base al loro livello dirigenziale.
Si applica all'organizzazione e al personale degli uffici periferici del Ministero della giustizia, in particolare ai provveditorati penitenziari, agli uffici giudiziari territoriali e ai centri per la giustizia minorile.
Un provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria viene inquadrato e opera quale organo territoriale di vertice con dirigenza generale. Al contempo, un centro per la giustizia minorile situato sul territorio opera con una dirigenza periferica di livello non generale.
L'articolo 8 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2020, n. 175.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.