Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 gen 2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l', comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli , comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l', commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l' del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l' del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto l' del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l', comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l', comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;
Visto l', comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;
Visto l', comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;
e) per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all' del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-06-15;84#art-1