Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 5 mar 2025
1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all', comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.. 2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 14 GENNAIO 2025, N. 13. 4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell', si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data. 5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159#art-14

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