Art. 9

ISEE corrente

In vigore dal 5 mar 2025
1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del presente articolo. 2. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni: a) una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri: 1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa; 2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro; 3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi; b) una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'; c) l'interruzione dei trattamenti previsti dall', comma 2, lettera f). 3. Le variazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2 devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. 4. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all', comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi: a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività; c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), numero 1) e lettera c), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per sei i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 6. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, i redditi e i trattamenti di cui al comma 4, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 7. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 6. 8. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 2, nonché le componenti reddituali aggiornate di cui al comma 4. 9. L'ISEE corrente contenente la variazione della sola situazione reddituale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 6, ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione. 10. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20 per cento rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all'. 11. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalità di cui al comma 10, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. Laddove, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente sia della componente patrimoniale ai sensi del presente articolo, vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione. 12. Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata. 13. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l' del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, cessa di avere efficacia. 14. Le modalità dei controlli relativi all'ISEE corrente sono disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, in attuazione dell', comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo