Art. 13

Revisione delle soglie

In vigore dal 5 mar 2025
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 14 GENNAIO 2025, N. 13. 2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 14 GENNAIO 2025, N. 13. 3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro. 4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159#art-13

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