Art. 6

Convenzioni

In vigore dal 22 mag 2009
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attività di comune interesse intese al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Osservatorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-03-10;43#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo