Art. 6
6 / 9Convenzioni
In vigore dal 22 mag 2009
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attività di comune interesse intese al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Osservatorio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-03-10;43#art-6