Art. 5

Comitato tecnico scientifico

In vigore dal 22 mag 2009
1. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed è composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche sociali e familiari. 2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-03-10;43#art-5

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