Art. 3
Collocazione del contrassegno
In vigore dal 21 apr 2009
1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione o individua le modalità di vidimazione più idonee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-02-23;31#art-3