Art. 6

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

In vigore dal 21 apr 2009
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla SIAE, in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni: a) titolo del prodotto; b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato; c) codice identificativo del prodotto, se disponibile; d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti. 4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale. 5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE. Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari. 6. La SIAE può chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della SIAE non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633/1941, nonché l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere. 8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
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