Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 apr 2009
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purchè conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonché i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-02-23;31#art-1