Art. 1

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

In vigore dal 4 ago 2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi sostenuti; Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito d'imposta e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli ; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002; Sentito il Ministro per le attività produttive; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: . Modalità di utilizzo del credito d'imposta 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, è riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonché, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi. 2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi. 3. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento. 4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-06-06;143#art-1

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