Art. 2

Procedure di controllo e di monitoraggio

In vigore dal 4 ago 2002
1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell', è indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso. 2. Il Ministero delle attività produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento è stato effettuato. 3. Ai fini del controllo dell'attendibilità e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attività produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente; b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001; c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001. 4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, è comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta. 5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attività produttive, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi. 6. Il Ministero delle attività produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati: a) lo stato di attuazione finanziaria; b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento; c) l'eventuale fabbisogno finanziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-06-06;143#art-2

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