Art. 3
Revoca totale e parziale dell'agevolazione
In vigore dal 4 ago 2002
1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato.
2. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta è revocato solo per la parte non ancora maturata. È fatta salva la possibilità di usufruire del residuo credito già maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 giugno 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 141
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-06-06;143#art-3