Art. 3
Specifiche relative ai composti ossigenati organici
In vigore dal 27 mar 2002
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di miscele di benzina senza piombo non conformi alle specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-01-30;29#art-3