Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 27 mar 2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l', comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, possono essere apportate modifiche all'allegato al decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia; Visto l' del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante "Recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001; Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l' comma 1, 2 e 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997; Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-01-30;29#art-1

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