Art. 2

Definizione

In vigore dal 27 mar 2002
1. Ai fini del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-01-30;29#art-2

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