Art. 4
In vigore dal 15 mar 2001
1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, eventuale ad personam, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianità maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennità operativa, premio di produzione); personale dirigente (minimo contrattuale, mensilità aggiuntiva, aumenti periodici di anzianità, indennità di funzione e super minimo individuale) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle amministrazioni di destinazione.
Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-22;448#art-4