Art. 3

In vigore dal 15 mar 2001
1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale provinciale, attingendo dalle predette graduatorie provinciali predisposte per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della provincia di appartenenza e nelle quali non siano stati utilmente collocati. 2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente. 3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-22;448#art-3

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