Art. 2

In vigore dal 15 mar 2001
1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti l'elenco di dette sedi. 2. Il personale presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro quindici giorni, domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). In tale ultima ipotesi la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza. La comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-22;448#art-2

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