Art. 8

In vigore dal 8 mar 2001
1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria di cui al comma 3 dell'. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 dicembre 2000 p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001 Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 148
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-14;446#art-8

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