Art. 4
In vigore dal 8 mar 2001
1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-14;446#art-4