Art. 6

In vigore dal 8 mar 2001
1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.
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