Art. 6

Documenti accessibili

In vigore dal 1 dic 1999
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli , sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 2. L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile è consentito attraverso la sola visione degli atti. Con provvedimento del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-29;425#art-6

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