Art. 4
Esclusioni al diritto di accesso previste dall'ordinamento
In vigore dal 1 dic 1999
Esclusioni al diritto di accesso
previste dall'ordinamento
1. Oltre ai documenti amministrativi appartenenti alle categorie indicate dal presente regolamento, sono sottratti all'accesso anche i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-29;425#art-4