Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 dic 1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
Visti i pareri della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi espressi nelle sedute del 4 novembre 1997 e del 18 novembre 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio i compiti concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei servizi tecnici nazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 aprile 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dei singoli Servizi (Servizio nazionale dighe, Servizio geologico nazionale, Servizio idrografico e mareografico nazionale, Servizio sismico nazionale) e delle relative sedi periferiche, che nel presente regolamento vengono tutti indicati con il termine "Amministrazione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-29;425#art-1