Art. 4
In vigore dal 24 mar 1999
1. I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio e delle sezioni autonome individuano la data iniziale del periodo, precedente alla entrata in vigore del presente decreto, in cui la registrazione dei dati sui modelli cartacei è stata duplicata su supporto informatico.
2. I dati relativi ai ricorsi depositati ed alle richieste di parere pervenuti prima della data di decorrenza delle duplicazioni di cui ai commi precedenti sono riversati su supporto informatico all'atto della fissazione dell'udienza, o dell'adunanza salvo si tratti di ricorsi da dichiarare perenti o per i quali sia stata presentata istanza di rinuncia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 1999
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1999 Registro n. 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 98
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-01-08;52#art-4