Art. 2

In vigore dal 24 mar 1999
1. Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonché l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni. 2. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea e custoditi con idonei criteri di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-01-08;52#art-2

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