Art. 1
In vigore dal 24 mar 1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 88-bis del regio decreto 21 aprile 1942, n 444, recante l'"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato", come aggiunto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 250;
Visto l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali";
Visto l', comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell', comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la nota n. 385 del 17 dicembre 1993, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha rappresentato l'esigenza di tenere in forma automatizzata i registri contemplati nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;
Ritenuto opportuno dare validità anche alle registrazioni tenute in forma automatizzata, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.
2. I documenti informatici contengono i dati previsti dai seguenti registri ora in uso:
a) presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
1) registro generale dei ricorsi (modello all. CdSG1);
2) registro protocollo di sezione dati generali (modello all.
CdSG2);
3) registro protocollo di sezione - iter procedurale (modello all.
GdSG3);
4) registro degli atti per sezione (modello all. CdSG4);
5) registro delle istanze di fissazione di udienza per sezione (modello all. CdSG5);
6) registro delle istanze di prelievo per sezione (modello all.
CdSG6);
7) registro ordinanze di sospensione per sezione (modello all.
CdSG7);
8) registro delle decisioni per sezione (modello CdSG8);
b) presso il Consiglio di Stato in sede consultiva:
1) protocollo generale per sezione (modello CdSC1);
c) presso i tribunali amministrativi regionali e sezioni autonome:
1) registro generale dei ricorsi (modello all. TARI);
2) registro delle ordinanze collegiali (modello all. TAR2);
3) registro delle ordinanze presidenziali (modello all. TAR3);
4) registro ordinanze di sospensiva (modello all. TAR4);
5) registro delle sentenze (modello all. TAR5);
6) registro delle domande di fissazione di udienza (modello all.
TAR6);
7) protocollo atti (modello TAR7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-01-08;52#art-1