Art. 5

Decorrenza della riduzione

In vigore dal 29 gen 1999
1. La riduzione dei compensi disciplinata dal presente regolamento si applica ai soli compensi relativi a prestazioni comunque rese a decorrere dal 1 gennaio 1997. 2. Le amministrazioni competenti provvedono al recupero delle somme relative a riduzioni non effettuate per prestazioni rese successivamente alla data indicata nel comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 ottobre 1998 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 143N O T E
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-10-16;486#art-5

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