Art. 1

Ambito di applicazione della norma

In vigore dal 29 gen 1999
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l', comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni rese dai pubblici dipendenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Considerata la necessità di definire le modalità di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui al citato , comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 131/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione della norma 1. Il presente regolamento, ai sensi dell', comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. La riduzione dei compensi di cui al comma 1 deve essere effettuata anche nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate dall', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-10-16;486#art-1

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