Art. 3
Compensi soggetti a riduzione
In vigore dal 29 gen 1999
1. Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, anche nell'ambito di organi collegiali, funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonché funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali.
2. La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle spese sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfetario per la prestazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-10-16;486#art-3