Art. 4
Istruzioni procedurali
In vigore dal 19 set 1996
1. Per quanto non indicato dal presente decreto si rinvia alle determinazioni ed alle istruzioni riguardanti gli adempimenti procedurali di dettaglio per accedere ai finanziamenti, che verranno rispettivamente adottate e diffuse dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-08-09;483#art-4