Art. 2

Durata del contributo sugli interessi

In vigore dal 14 ago 1998
1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all', è concesso per la durata di dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento di cui all'. Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo più lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-08-09;483#art-2

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