Art. 3

Modalità e termini per la corresponsione del contributo sugli interessi

In vigore dal 14 ago 1998
Modalità e termini per la corresponsione del contributo sugli interessi 1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento è relativo alle sovvenzioni di cui all'. 2. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. - delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori - sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire all'istituto gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singola operazione di finanziamento di cui all', del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo. 4. Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-08-09;483#art-3

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