Art. 6

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In vigore dal 4 mar 1995
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'Amministrazione sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente: BERLUSCONI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-20;763#art-6

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