Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica
In vigore dal 4 mar 1995
Categorie di documenti inaccessibili
per motivi di ordine e sicurezza pubblica
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione;
b) atti e documenti relativi al responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate;
c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;
d) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-20;763#art-2