Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica

In vigore dal 4 mar 1995
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione; b) atti e documenti relativi al responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate; c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri; d) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-20;763#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo