Art. 4
Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento
In vigore dal 4 mar 1995
Esclusioni dal diritto di accesso
già previste dall'ordinamento
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-20;763#art-4