Art. 8

Graduatoria

In vigore dal 3 giu 1994
1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. 2. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298#art-8

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