Art. 4

Punteggi

In vigore dal 21 mar 1998
1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298#art-4

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