Art. 5
Valutazione dei titoli
In vigore dal 15 feb 2018
1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.
Note all'articolo
- La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e' da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298#art-5