Art. 3

Trattamento economico

In vigore dal 24 mag 1994
1. Ai componenti dell'Osservatorio spetta una indennità non pensionabile di importo pari allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello C; per il presidente dell'Osservatorio la predetta indennità è commisurata allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello B. 2. Al personale di cui al precedente spetta una indennità non pensionabile commisurata a quella di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, e all'art. 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da corrispondere nei limiti della disciplina del citato art. 8. 3. In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto all'Osservatorio può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per i dipendenti dei Ministeri. 4. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 marzo 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica SPAVENTA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 173
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-07;276#art-3

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