Art. 2

Contingente del personale e organizzazione degli uffici

In vigore dal 24 mag 1994
Contingente del personale e organizzazione degli uffici 1. Il contingente del personale da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio è composto da 30 dipendenti. Nell'ambito di tale contingente sono compresi non più di quattro dipendenti con qualifica di dirigente posti fuori ruolo, dei quali uno con qualifica di dirigente generale, scelti tra personale qualificato con provate esperienze nei settori economico, giuridico, aziendale o urbanistico. 2. Il personale di cui al comma 1 è messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni; per tale personale comandato nonché per quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'assegnazione è disposta con provvedimento formale del direttore del Servizio centrale degli affari generali e del personale, su richiesta nominativa dell'Osservatorio, con prioritaria utilizzazione del personale del ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica. 3. L'Osservatorio definisce gli obiettivi e le linee operative delle attività delle strutture di supporto. Sono in ogni caso riservati alla firma del presidente dell'Osservatorio, o di uno dei componenti all'uopo delegato, gli atti che riguardano rapporti con amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e con soggetti privati per l'esame e l'analisi degli interventi nelle aree depresse. 4. Nel quadro dell'assetto organizzativo deliberato dall'Osservatorio su proposta del presidente, il responsabile della struttura di supporto assegna il personale all'ufficio e ne indica le mansioni, sulla base delle specifiche professionalità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-07;276#art-2

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