Art. 1
Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali
In vigore dal 24 mag 1994
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono adottate norme regolamentari per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché il contingente del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso e le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto al medesimo;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali
1. L'Osservatorio delle politiche regionali, di seguito denominato Osservatorio, attende ai propri compiti istituzionali nel rispetto del principio di autonomia funzionale, tecnica e organizzativa.
2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente. L'ordine dei lavori dell'Osservatorio è deliberato su proposta del presidente.
3. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono trasmesse ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche nella qualità di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del tesoro e al Ministro degli affari regionali e comunitari, nonché ai presidenti delle regioni interessate. Su proposta del presidente l'Osservatorio delibera annualmente un programma di lavoro contenente anche indicazioni sui criteri e metodi da seguire per la rilevazione e l'analisi degli effetti economici, sociali e dello stato di attuazione degli interventi nelle aree depresse nonché della qualità dei servizi pubblici resi in tali aree. Il presidente, o un suo delegato, sovraintendono all'attuazione, da parte delle strutture di supporto dell'Osservatorio, delle direttive emanate con il programma di lavoro.
4. L'Osservatorio formula proposte al Ministro del bilancio e della programmazione economica per il coordinamento delle sue attività con le attività del Ministero. Può richiedere, in particolare, che siano svolte, da parte degli appositi uffici del Ministero, ispezioni utili alle analisi dell'Osservatorio. Su deliberazione dell'Osservatorio, il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto anche della normativa comunitaria vigente, conclude contratti o incarichi di studio con soggetti pubblici o privati per attività non altrimenti applicabili e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I compensi sono determinati di concerto con il Ministero del tesoro.
5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, e al fine di acquisire informazioni e documentazione, l'Osservatorio promuove la cooperazione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate e stabilisce rapporti di collaborazione anche con autorità indipendenti.
6. Al fine della cooperazione con le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente, il presidente dell'Osservatorio convoca, almeno una volta l'anno, una riunione dei componenti dell'Osservatorio e dei rappresentanti delle regioni e delle altre amministrazioni competenti per gli interventi nelle aree depresse, anche al fine di esaminare le questioni di rilievo riguardanti l'attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
7. Le attività relative alla verifica dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse, che richiedono l'acquisizione e valutazione di elementi comunque attinenti alla sfera di autonoma determinazione di soggetti pubblici e privati e la verifica dello svolgimento delle relative azioni e degli effetti diretti ed indiretti, sono svolte in contatto con gli organi ed i soggetti interessati. A tal fine, secondo le procedure deliberate dall'Osservatorio, possono essere indette apposite riunioni presiedute dal presidente dell'Osservatorio o da uno dei componenti all'uopo delegato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-07;276#art-1