Art. 5

Personale e consulenze

In vigore dal 5 set 1992
1. Il contingente di personale della segreteria avente i requisiti di cui all'art. 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è fissato in sessanta unità, delle quali un terzo appartenente ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome. A quest'ultimo personale si applicano le disposizioni relative al trattamento economico di cui all'art. 12, comma 4, della stessa legge. 2. All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, su proposta del presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. All'assegnazione di personale alla segreteria provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni del presidente della Conferenza. 4. Presso la segreteria possono operare consulenti e comitati di consulenza con incarichi conferiti ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente della Conferenza.
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