Art. 2

Organizzazione

In vigore dal 4 mag 1996
1. La segreteria è articolata nei seguenti settori di attività a cui sono preposti dirigenti statali o regionali, in servizio, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) settore legislativo, affari istituzionali, affari finanziari, programmazione economica, politiche comunitarie e affari generali; b) settore trasporti, ambiente, assetto del territorio ed attività produttive; c) settore sanità, servizi sociali, diritto allo studio e formazione professionale; d) settore servizi generali, del personale e archivio degli organismi a composizione mista. 2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 26 OTTOBRE 1995, N. 589. 3. I settori... provvedono agli adempimenti assegnati ai sensi dell', comma 1. 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al settore di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere assegnati, in posizione di studio e ricerca, funzionari e dirigenti, anche dipendenti dalle regioni e province autonome, in possesso di comprovata professionalità nello studio, consulenza e ricerca giuridico-legislativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-04;366#art-2

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