Art. 3
Funzionamento
In vigore dal 4 mag 1996
1. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza sono individuati gli adempimenti dei settori e, al loro interno, sono costituiti i nuclei istruttori ed i nuclei di verifica, nonché, qualora necessario, servizi dotati di particolare autonomia.
2. Alla segreteria è preposto un direttore; l'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazione del presidente della Conferenza, tra il personale di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il decreto di incarico cessa di avere effetto se, entro tre mesi dal giuramento del Governo, non sia confermato. Il direttore della segreteria assolve alle funzioni di segretario della Conferenza, ancorchè riunita in comitato generale.
3. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza, su proposta del direttore della segreteria, sono preposti i coordinatori ai settori ed ai servizi, e affidate le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria. Il direttore della segreteria prepone i coordinatori ai nuclei istruttori e di verifica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-04;366#art-3