Art. 7
In vigore dal 3 lug 1992
1. Possono essere assunti in qualità di esperti, ai sensi dell', comma 4, della legge 4 giugno 1991, n. 186, persone con particolare competenza o comprovata qualificazione professionale in una o più discipline attinenti alle attività istituzionali del CIPET.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-02-21;315#art-7